L’obbligo di mantenimento dei figli rappresenta uno dei pilastri del diritto di famiglia e non può essere eluso attraverso scelte personali del genitore obbligato.
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio ormai consolidato: il genitore che si dimette volontariamente dal proprio lavoro non può invocare la disoccupazione come motivo per sospendere o ridurre il mantenimento della prole Non-viene-meno-il-mantenimento.
Secondo i giudici, le dimissioni costituiscono una libera determinazione, che non può tradursi in un danno per i figli. Anche in caso di perdita del lavoro, l’obbligo di mantenimento continua a essere valutato sulla base della capacità lavorativa potenziale del genitore, e non esclusivamente sul reddito effettivamente percepito in quel momento.
La Cassazione ha chiarito che:
- non è sufficiente dichiararsi disoccupati;
- occorre dimostrare l’oggettiva impossibilità di reperire un’occupazione;
- il giudice può presumere che una scelta lavorativa sia stata compiuta nella prospettiva di un reddito equivalente o superiore.
In mancanza di prove concrete, il mantenimento resta dovuto.
Il principio ispiratore è la centralità dell’interesse del minore, che non può subire le conseguenze di decisioni personali o professionali del genitore.
Questa impostazione rafforza l’idea di una responsabilità genitoriale fondata non sul reddito contingente, ma sulla doverosità del ruolo genitoriale, che non viene meno nemmeno nei momenti di difficoltà lavorativa.







