Il principio della bigenitorialità non è assoluto
Nel diritto di famiglia, l’affidamento condiviso rappresenta la regola generale. Il codice civile, infatti, riconosce il diritto del minore alla bigenitorialità, ossia alla presenza di entrambi i genitori nella sua crescita.
Tuttavia, questo principio non è assoluto.
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 18 febbraio 2026 n. 217, ha stabilito l’affidamento esclusivo alla madre dopo aver accertato il totale disinteresse del padre, risultato irreperibile e mai intervenuto nel mantenimento della figlia.
Quando è possibile l’affidamento esclusivo
L’affidamento a un solo genitore rappresenta un’eccezione, ma può essere disposto quando:
- un genitore è irreperibile
- manca il contributo economico
- vi è disinteresse verso il minore
- la presenza del genitore è dannosa o destabilizzante
Il giudice valuta sempre l’interesse morale e materiale del minore, che rappresenta il criterio principale di decisione.
La bigenitorialità resta un obiettivo, ma non un obbligo
La frequentazione paritaria tra genitori e figli è solo tendenziale.
Il giudice può stabilire tempi non perfettamente uguali per garantire:
- stabilità del minore
- continuità scolastica
- equilibrio emotivo
- ambiente domestico stabile
Il focus resta sempre la crescita armoniosa del minore.
Il principio fondamentale
Il diritto dei genitori viene dopo quello del minore.
Se l’affidamento condiviso non tutela il benessere del figlio, il giudice può:
- limitare diritti genitoriali
- disporre l’affidamento esclusivo
- adottare misure restrittive
Sempre e solo nell’interesse superiore del minore.







