Non serve necessariamente un messaggio. Se il giudice ha vietato qualsiasi comunicazione con la persona offesa, anche una richiesta di amicizia su Facebook può diventare penalmente rilevante. La Cassazione, con la sentenza n. 32837/2026, porta definitivamente il divieto di contatto anche dentro i social network.
Una notifica sul telefono.
“Hai ricevuto una nuova richiesta di amicizia.”
Nessun messaggio.
Nessuna telefonata.
Nessun incontro.
La richiesta non viene neppure accettata.
Può davvero bastare questo per violare un provvedimento del giudice?
Sì, in determinate circostanze.
La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32837/2026, pronunciata il 5 maggio e depositata il 3 settembre 2026, ha affrontato proprio il caso di un soggetto che, nonostante un provvedimento che gli vietava di comunicare con la persona offesa, aveva effettuato videochiamate e inviato una richiesta di amicizia tramite Facebook.
Il principio è particolarmente importante:
se esiste uno specifico divieto di comunicazione, il tentativo di instaurare un contatto attraverso un social network può violarlo anche quando la persona offesa non risponde e non accetta la richiesta.
Ma attenzione.
Questo non significa che qualsiasi richiesta di amicizia su Facebook costituisca stalking.
Sono due questioni giuridicamente differenti.
La risposta in 30 secondi
Se un giudice ha imposto a una persona il divieto di comunicare con la persona offesa attraverso qualsiasi mezzo, non è necessario presentarsi sotto casa, telefonare o inviare un messaggio.
Anche:
- una richiesta di amicizia su Facebook;
- una videochiamata WhatsApp;
- un messaggio tramite social;
- un tentativo diretto di contatto telematico
possono assumere rilevanza penale.
La ragione è semplice: il divieto riguarda la comunicazione, non soltanto il mezzo utilizzato.
La Cassazione n. 32837/2026 ha ritenuto rilevante anche la richiesta di amicizia Facebook non accettata dalla destinataria.
Non conta quindi soltanto se la vittima risponde. Conta anche l’iniziativa di chi, nonostante il divieto, tenta di raggiungerla.
Il caso arrivato davanti alla Cassazione
La vicenda esaminata dalla Quinta Sezione penale era molto più complessa di una semplice richiesta Facebook.
L’imputato era stato condannato nell’ambito di una vicenda comprendente atti persecutori e plurime violazioni dei divieti imposti dall’autorità giudiziaria.
Tra le condotte contestate figuravano anche videochiamate e una richiesta di amicizia su Facebook indirizzate alla persona protetta dal provvedimento.
Ed è proprio questo particolare a rendere la decisione interessante per la vita quotidiana.
Perché ormai una parte enorme delle nostre relazioni passa attraverso uno smartphone.
E un ordine del giudice non smette di funzionare quando si apre Facebook, Instagram o WhatsApp.
Divieto di avvicinamento e divieto di comunicazione: non sono la stessa cosa
Questo è un passaggio fondamentale.
L’art. 282-ter c.p.p. disciplina il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Il giudice può imporre all’indagato o all’imputato di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa o dai luoghi da questa abitualmente frequentati.
Ma la norma consente anche al giudice di aggiungere un’ulteriore prescrizione:
il divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa e con gli altri soggetti eventualmente indicati nel provvedimento.
Le due prescrizioni hanno quindi una funzione differente.
Il divieto di avvicinamento riguarda essenzialmente la prossimità fisica.
Il divieto di comunicazione riguarda invece il contatto.
Ed è proprio per questo che può essere violato anche restando a chilometri di distanza.
Quindi una richiesta di amicizia è una “comunicazione”?
Secondo la Cassazione, nel contesto esaminato, può esserlo.
Pensiamoci.
Quando inviamo una richiesta di amicizia a qualcuno non stiamo semplicemente modificando una lista all’interno del nostro profilo.
Stiamo compiendo un’azione destinata specificamente a un’altra persona.
La piattaforma genera una notifica.
La persona destinataria vede chi ha richiesto il collegamento.
E deve decidere se accettare, rifiutare o ignorare.
È quindi un’iniziativa diretta a instaurare o ristabilire un contatto.
Quando esiste già un ordine del giudice che vieta di comunicare con quella persona, questo gesto apparentemente banale cambia completamente significato.
“Ma lei non ha accettato la richiesta”
Non basta.
Ed è forse l’aspetto più interessante della decisione.
La violazione non può dipendere dalla reazione della persona protetta.
Altrimenti si arriverebbe a un risultato paradossale.
Lo stesso comportamento sarebbe:
non punibile se la vittima ignora la richiesta;
punibile se la vittima la accetta.
Ma il provvedimento del giudice impone un obbligo a chi è sottoposto alla misura, non alla persona offesa.
È quest’ultimo che deve astenersi dal tentare il contatto.
La vittima non deve essere costretta a compiere un determinato comportamento affinché il divieto diventi effettivo.
E una videochiamata WhatsApp senza risposta?
Il principio è analogo.
Nel caso esaminato dalla Cassazione erano presenti anche videochiamate.
Se il provvedimento vieta di comunicare attraverso qualsiasi mezzo, tentare di raggiungere direttamente la persona tramite un’applicazione di messaggistica può assumere rilevanza anche se la chiamata rimane senza risposta.
Il mondo digitale non rappresenta quindi una zona franca.
Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger e gli altri strumenti telematici sono semplicemente nuovi mezzi attraverso i quali può realizzarsi un contatto.
Ma allora basta un “like”?
Qui bisogna essere molto prudenti.
La sentenza n. 32837/2026 riguarda specifiche condotte di contatto e non autorizza a trasformare automaticamente qualsiasi interazione social in una violazione penale.
Una richiesta di amicizia indirizzata direttamente alla persona è un’iniziativa di contatto particolarmente evidente.
Per altre interazioni — un like, una visualizzazione, una reazione a un contenuto, un commento non diretto — occorre invece valutare:
- il contenuto preciso del provvedimento;
- il funzionamento della piattaforma;
- il destinatario effettivo dell’azione;
- il contesto;
- l’eventuale volontà di instaurare una comunicazione;
- le concrete modalità della condotta.
Non esiste quindi la regola “un like = reato”.
Esiste invece una regola molto più seria:
un divieto giudiziale di comunicazione deve essere rispettato anche nel mondo digitale.
E se scrivo a un amico della persona offesa?
Anche qui non esistono automatismi.
Se il provvedimento vieta il contatto soltanto con la persona offesa, bisognerà valutare concretamente la condotta.
Ma utilizzare un terzo come intermediario per far arrivare messaggi, pressioni o comunicazioni alla persona protetta può assumere un significato molto diverso da una normale conversazione con quel soggetto.
Non conta soltanto il percorso tecnico utilizzato.
Conta ciò che concretamente si sta cercando di fare.
Attenzione: richiesta Facebook e stalking non sono la stessa cosa
Questo è probabilmente il chiarimento più importante dell’intero articolo.
Il titolo giornalistico potrebbe far pensare:
“Da oggi una richiesta di amicizia può essere stalking.”
Non è così.
Il delitto di atti persecutori è disciplinato dall’art. 612-bis c.p. e richiede condotte reiterate di minaccia o molestia capaci di determinare almeno uno degli eventi previsti dalla norma.
La sentenza n. 32837/2026 affronta invece, per il profilo che ci interessa, anche la violazione di un provvedimento giudiziario già esistente.
Qui entra in gioco l’art. 387-bis c.p.
La differenza è enorme.
Una normale richiesta di amicizia inviata a una persona con la quale non esiste alcun provvedimento giudiziario non diventa improvvisamente un reato per effetto di questa sentenza.
Ma se il giudice ha già detto:
“Non devi comunicare con questa persona”
allora quella stessa richiesta assume un significato completamente diverso.
Cosa prevede l’art. 387-bis c.p.?
La norma punisce chi, essendovi legalmente sottoposto, viola gli obblighi o i divieti derivanti dai provvedimenti cautelari richiamati dalla disposizione, tra i quali quelli previsti dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.
La pena attualmente prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
Non stiamo quindi parlando di una semplice irregolarità.
La violazione del provvedimento costituisce un autonomo fatto penalmente rilevante.
E può inoltre incidere sulla valutazione della misura cautelare già in corso.
“Non volevo parlarle, volevo soltanto aggiungerla”
Anche questa giustificazione deve confrontarsi con la natura concreta dell’azione.
Una richiesta di amicizia non rimane all’interno del profilo di chi la invia.
È destinata al profilo della persona protetta e genera normalmente una notifica.
La Cassazione ha quindi valorizzato il significato comunicativo dell’iniziativa telematica.
Quando il divieto è formulato in termini ampi — comunicare “attraverso qualsiasi mezzo” — concentrarsi esclusivamente sulla mancanza di una conversazione rischia di perdere di vista il contenuto dell’ordine.
E se il contatto è accidentale?
È una situazione completamente diversa e va valutata caso per caso.
Un incontro casuale per strada non coincide necessariamente con un avvicinamento volontario.
Allo stesso modo, nel mondo digitale possono esistere automatismi, suggerimenti delle piattaforme, errori e interazioni non intenzionali.
La responsabilità penale non può essere costruita prescindendo dall’accertamento concreto della condotta e della sua riferibilità all’interessato.
Per questo, quando esiste una misura cautelare, è fondamentale conoscere esattamente ciò che il provvedimento vieta.
Come si dimostra una richiesta di amicizia?
Ed eccoci a un altro tema molto attuale.
Lo screenshot.
Nel caso deciso dalla Cassazione era stata sollevata anche una questione relativa alla prova delle condotte digitali.
La Suprema Corte non ha però trasformato lo screenshot nell’unico strumento possibile per dimostrare il contatto.
Una condotta digitale può essere ricostruita attraverso il complesso degli elementi acquisiti nel procedimento.
Screenshot, dispositivo originale, testimonianze, notifiche, dati delle applicazioni e ulteriori riscontri possono concorrere alla ricostruzione del fatto.
La stessa sentenza, peraltro, evidenzia che alcune doglianze sulla prova digitale non potevano essere esaminate nel merito in Cassazione perché non correttamente introdotte nei precedenti gradi.
Quindi attenzione anche qui:
non significa che qualsiasi screenshot sia automaticamente prova incontestabile.
Autenticità, provenienza, integrità e riferibilità devono poter essere valutate.
Se ricevi un contatto da una persona che non potrebbe comunicare con te, cosa fare?
La prima regola è molto semplice:
non cancellare nulla.
È opportuno conservare:
- la notifica;
- lo screenshot;
- il profilo dal quale proviene la richiesta;
- data e ora;
- eventuali messaggi;
- registro delle chiamate;
- videochiamate ricevute;
- eventuali ulteriori tentativi di contatto.
Meglio ancora se viene conservato anche il dispositivo originale.
Non è necessario rispondere per “ottenere una prova migliore”.
La persona protetta non deve provocare una conversazione.
È preferibile documentare ciò che è accaduto e rivolgersi tempestivamente al proprio difensore o alle autorità competenti.
E per chi è sottoposto alla misura?
Il consiglio è ancora più semplice.
Non cercare scorciatoie.
Se il giudice vieta di comunicare con una persona attraverso qualsiasi mezzo, bisogna interpretare quel comando con la massima prudenza.
Non soltanto:
“non telefono”.
Ma anche:
“non mando messaggi”;
“non faccio videochiamate”;
“non invio richieste social”;
“non utilizzo altri account per contattarla”;
“non cerco di raggiungerla attraverso strumenti digitali”.
Se vi sono dubbi sull’esatta portata della misura, la strada corretta non è sperimentare il confine.
È chiedere al proprio avvocato.
L’errore che fanno quasi tutti
Pensare che internet sia diverso dalla vita reale.
“Non mi sono avvicinato.”
“Non le ho scritto.”
“Ho soltanto mandato una richiesta.”
“Non ha nemmeno risposto.”
Ma il diritto non guarda soltanto alla distanza fisica.
Se esiste un divieto di comunicazione, il problema è il contatto.
E oggi il contatto può avvenire con un gesto che richiede meno di un secondo.
Un click.
Il consiglio de Il Legale
Quando viene applicato un divieto di avvicinamento accompagnato dal divieto di comunicazione, il provvedimento deve essere letto con estrema attenzione.
Bisogna sapere:
cosa è vietato;
nei confronti di chi;
con quali modalità;
quali distanze devono essere rispettate;
se il divieto riguarda anche altre persone;
quali conseguenze possono derivare da una violazione.
Allo stesso modo, chi beneficia della misura dovrebbe documentare correttamente ogni eventuale violazione, evitando iniziative autonome che possano rendere più difficile ricostruire ciò che è accaduto.
Nel diritto penale digitale un gesto apparentemente insignificante può lasciare una traccia molto precisa.
E quella traccia può entrare nel processo.
In sintesi
- Una richiesta di amicizia su Facebook non costituisce automaticamente stalking.
- Cass. pen., Sez. V, n. 32837/2026, depositata il 3 settembre 2026, ha affrontato il caso di contatti social e videochiamate effettuati nonostante un provvedimento giudiziario.
- Se esiste un espresso divieto di comunicazione, anche un tentativo di contatto telematico può violarlo.
- Non è necessario che la persona offesa accetti la richiesta di amicizia o risponda alla videochiamata.
- Il divieto previsto dall’art. 282-ter c.p.p. può riguardare le comunicazioni effettuate attraverso qualsiasi mezzo.
- La violazione degli obblighi e divieti derivanti dalla misura può integrare il reato previsto dall’art. 387-bis c.p.
- La pena prevista dall’art. 387-bis c.p. è attualmente la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
- Una singola richiesta di amicizia non deve essere confusa con il delitto di stalking previsto dall’art. 612-bis c.p.
- Screenshot e altre tracce digitali devono essere conservati correttamente e valutati insieme agli altri elementi probatori.
- I social non rappresentano una zona franca rispetto a un ordine del giudice.
Hai ricevuto contatti nonostante un divieto? Oppure sei sottoposto a una misura cautelare?
In entrambi i casi è importante evitare iniziative improvvisate.
Per chi è protetto dal provvedimento significa conservare le prove e segnalare correttamente la violazione.
Per chi è sottoposto alla misura significa conoscere esattamente i limiti imposti e rispettarli anche nelle comunicazioni digitali.
Il Legale assiste indagati, imputati e persone offese nei procedimenti per stalking, maltrattamenti, violazioni delle misure cautelari e nei procedimenti collegati al Codice Rosso.
Perché oggi un contatto non richiede necessariamente una telefonata.
A volte basta un click.
Riferimenti
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 32837/2026, udienza 5 maggio 2026, deposito 3 settembre 2026.
Art. 282-ter, comma 3, c.p.p. – divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo.
Art. 387-bis c.p. – violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.
Art. 612-bis c.p. – atti persecutori.







