Incidenti stradali, terreni devastati e fauna selvatica: il fatto che l’animale non abbia un proprietario “privato” non significa che il danneggiato debba necessariamente pagare tutto di tasca propria.
È notte.
Stai percorrendo una strada extraurbana.
All’improvviso, davanti ai fari, compare un cinghiale.
Freni.
Non c’è spazio.
L’impatto è inevitabile.
Passato lo spavento, guardi l’auto: paraurti distrutto, cofano piegato, fari rotti.
E magari il conto del carrozziere supera tranquillamente qualche migliaio di euro.
A quel punto nasce una domanda piuttosto naturale:
“Ma se il cinghiale non è di nessuno, chi mi risarcisce?”
La risposta è meno scontata di quanto sembri.
Perché la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ormai individuato precise regole per stabilire chi risponde dei danni provocati dagli animali selvatici. (Mister Lex)
La risposta in 30 secondi
In linea generale, per i danni provocati dalla fauna selvatica protetta, la responsabilità viene ricondotta all’art. 2052 del Codice civile.
La Corte di Cassazione ha individuato nella Regione il soggetto pubblico chiamato a rispondere nei confronti del danneggiato, quale ente titolare delle funzioni di gestione, programmazione e controllo della fauna selvatica.
Ma attenzione.
Questo non significa:
“Ho investito un cinghiale, quindi la Regione paga automaticamente.”
Il danneggiato deve comunque provare il fatto, il danno e il nesso causale.
E, negli incidenti stradali, assume particolare importanza anche la condotta tenuta dal conducente. (Mister Lex)
Perché dovrebbe rispondere la Regione?
Per comprenderlo bisogna partire da una particolarità.
Un cane ha normalmente un proprietario.
Un cavallo anche.
Un cinghiale che vive libero nei boschi, ovviamente, no.
Almeno non nel senso comune del termine.
La fauna selvatica appartenente alle specie protette è però ricompresa, ai sensi della legge n. 157/1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Per molti anni proprio questa caratteristica ha reso particolarmente complessa l’individuazione del soggetto responsabile.
La Cassazione ha poi chiarito la questione con un importante orientamento inaugurato nel 2020.
Cosa ha stabilito la Cassazione?
Con la sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che ai danni cagionati dalla fauna selvatica protetta deve applicarsi l’art. 2052 c.c.
E ha individuato nella Regione il soggetto pubblico responsabile verso il privato danneggiato.
La ragione?
È la Regione l’ente cui fanno capo le funzioni normative e amministrative di programmazione, coordinamento e controllo in materia di fauna selvatica.
La Regione potrà eventualmente rivalersi nei confronti dell’ente concretamente incaricato di adottare determinate misure, quando ne ricorrano i presupposti.
Ma questo rapporto interno tra amministrazioni non deve essere scaricato sul cittadino costringendolo a indovinare quale ufficio avrebbe dovuto occuparsi di quel particolare animale. (Mister Lex)
Quindi basta dimostrare che ho investito un cinghiale?
No.
Ed è questo il punto fondamentale.
La responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c. è particolarmente favorevole al danneggiato rispetto alla normale responsabilità per colpa.
Ma non elimina l’onere della prova.
Chi chiede il risarcimento deve dimostrare:
- l’esistenza del danno;
- che il danno sia stato provocato dall’animale;
- la dinamica dell’incidente;
- il collegamento causale tra comportamento dell’animale e danno;
- che si trattasse effettivamente di fauna selvatica riconducibile alla disciplina applicabile.
In un incidente stradale bisogna inoltre confrontarsi con le regole sulla circolazione dei veicoli.
E la mia velocità?
Conta.
Eccome.
La Cassazione ha chiarito che, negli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica, il conducente deve comunque confrontarsi con l’art. 2054, primo comma, c.c.
In sostanza deve dimostrare di avere adottato le cautele esigibili nella situazione concreta e di aver fatto quanto possibile per evitare l’incidente. (apps! avvocati)
Facciamo un esempio.
Una cosa è procedere regolarmente su una strada quando un cinghiale sbuca improvvisamente dalla vegetazione.
Un’altra è percorrere a velocità eccessiva una strada nella quale esistono segnalazioni di attraversamento di animali selvatici.
La presenza del cinghiale non cancella automaticamente le responsabilità del conducente.
E il cartello “attraversamento animali selvatici”?
È importante.
Ma non decide da solo la controversia.
La presenza della segnaletica può assumere rilievo nella valutazione della prudenza richiesta al conducente.
Allo stesso modo, la sua assenza può essere uno degli elementi da considerare nella ricostruzione del caso.
Ma sarebbe sbagliato trasformare tutto in una formula:
Cartello presente = nessun risarcimento.
oppure:
Cartello assente = risarcimento automatico.
Il giudice deve valutare la dinamica concreta dell’incidente.
La Regione può evitare di pagare?
Sì, se dimostra il caso fortuito.
L’art. 2052 c.c. consente infatti al soggetto responsabile di liberarsi dimostrando che l’evento è dipeso da un fattore autonomo, eccezionale, imprevedibile e inevitabile tale da interrompere il nesso causale.
La Cassazione ha precisato che, proprio perché gli animali selvatici vivono per loro natura in libertà, la prova liberatoria deve essere valutata tenendo conto delle caratteristiche concrete della condotta dell’animale. (Mister Lex)
Cosa devo fare subito dopo l’incidente?
Qui arriviamo alla parte più importante dell’articolo.
Perché una richiesta di risarcimento può essere giuridicamente fondata e fallire comunque per mancanza di prove.
Dopo l’impatto, naturalmente se le condizioni di sicurezza lo consentono, è opportuno documentare immediatamente quanto accaduto.
Fotografa:
- il veicolo;
- il punto dell’impatto;
- la strada;
- l’animale, senza avvicinarti;
- eventuali tracce;
- la segnaletica presente;
- le condizioni della carreggiata.
E soprattutto chiedi l’intervento delle autorità competenti.
Perché il verbale è così importante?
Immaginiamo che il giorno dopo tu scriva:
“Ieri sera ho investito un cinghiale.”
La Regione potrebbe rispondere:
“Come dimostra che fosse un cinghiale?”
Oppure:
“Come dimostra che il danno all’automobile sia stato provocato proprio da quell’incidente?”
Ed ecco il problema.
Un verbale redatto immediatamente dalle Forze dell’Ordine può documentare:
- luogo;
- orario;
- condizioni della strada;
- presenza dell’animale;
- danni al veicolo;
- dichiarazioni dei presenti.
È una prova estremamente importante.
E se ci sono dei feriti?
Naturalmente la priorità diventa la salute.
Occorre chiamare immediatamente i soccorsi e conservare tutta la documentazione sanitaria.
Il danno risarcibile, infatti, non deve necessariamente riguardare soltanto l’automobile.
Possono esserci:
- lesioni personali;
- spese mediche;
- danno biologico;
- eventuali conseguenze lavorative;
- ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, se provati e giuridicamente risarcibili.
E se il cinghiale distrugge un terreno?
Il problema non riguarda soltanto gli automobilisti.
I cinghiali possono provocare danni molto importanti a:
- coltivazioni;
- vigneti;
- terreni agricoli;
- recinzioni;
- strutture.
Anche in questo caso è fondamentale documentare con precisione:
- estensione del danno;
- caratteristiche delle colture;
- tracce lasciate dagli animali;
- quantificazione economica;
- eventuali precedenti episodi.
Attenzione, però: per i danni alle produzioni agricole e zootecniche possono operare anche specifiche discipline regionali, procedure amministrative e sistemi di indennizzo collegati alla legge n. 157/1992.
Per questo la procedura da seguire non va automaticamente sovrapposta a quella dell’incidente stradale.
Regione, Provincia, Comune o gestore della strada?
Questa è stata per anni la domanda più complicata.
“A chi devo mandare la richiesta?”
Comune?
Provincia?
Regione?
ANAS?
La Cassazione ha cercato proprio di evitare questa sorta di roulette amministrativa.
Per i danni direttamente cagionati dalla fauna selvatica protetta, l’orientamento consolidatosi individua la responsabilità ex art. 2052 c.c. nella Regione.
La Regione potrà poi eventualmente rivalersi verso altri enti cui erano state attribuite specifiche funzioni operative. (Mister Lex)
Attenzione però al gestore della strada
Questo è un profilo diverso.
Una cosa è la responsabilità derivante dal comportamento dell’animale ai sensi dell’art. 2052 c.c.
Altra cosa è l’eventuale responsabilità collegata alle condizioni e alla sicurezza della strada.
Pensiamo, ad esempio, a situazioni particolari riguardanti infrastrutture, recinzioni, manutenzione o obblighi specifici del gestore.
In presenza di elementi di questo tipo può essere necessario verificare se esistano anche differenti titoli di responsabilità.
Per questo non tutte le collisioni con un cinghiale possono essere trattate utilizzando una lettera standard.
L’assicurazione dell’auto paga?
Dipende dalla polizza.
La normale RCA tutela principalmente dai danni provocati a terzi.
Per i danni alla propria automobile provocati dall’impatto con animali selvatici può essere necessaria una garanzia accessoria specifica, se prevista dal contratto assicurativo.
Prima di iniziare qualsiasi richiesta è quindi utile controllare la propria polizza.
Potresti avere una copertura che avevi completamente dimenticato di aver acquistato.
Succede più spesso di quanto immaginiamo.
L’errore che fanno quasi tutti
Andarsene.
Auto danneggiata ma ancora funzionante.
Cinghiale sparito nel bosco.
Nessun ferito.
E allora:
“Domani faccio la denuncia.”
Il giorno dopo, però, il cinghiale non c’è.
Le tracce sono scomparse.
Non esiste un verbale.
Non ci sono fotografie.
Nessuno può confermare la dinamica.
Ed ottenere il risarcimento diventa molto più difficile.
La prova si costruisce nel momento dell’incidente, non quando arriva il preventivo del carrozziere.
Il consiglio de Il Legale
Se hai un incidente con un animale selvatico, pensa prima alla sicurezza.
Poi alle prove.
Chiama le autorità.
Documenta il luogo.
Fotografa i danni.
Individua eventuali testimoni.
Conserva:
- verbale;
- fotografie;
- preventivo;
- fatture;
- documentazione sanitaria;
- ricevute del carro attrezzi;
- eventuali spese sostenute;
- polizza assicurativa.
Soltanto dopo sarà possibile individuare correttamente il soggetto responsabile e quantificare il danno.
In sintesi
- I danni provocati dalla fauna selvatica protetta sono ricondotti dalla Cassazione all’art. 2052 c.c. (Mister Lex)
- In linea generale, il soggetto pubblico responsabile verso il danneggiato è la Regione.
- Il risarcimento non è automatico.
- Il danneggiato deve provare evento, danno e nesso causale.
- Negli incidenti stradali rileva anche la condotta del conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c. (apps! avvocati)
- La Regione può liberarsi provando il caso fortuito.
- Fotografare e far verbalizzare immediatamente l’incidente è fondamentale.
- Per i danni alle colture possono esistere specifiche procedure regionali di indennizzo.
- In determinate situazioni deve essere verificata anche l’eventuale posizione del gestore della strada.
Hai avuto un incidente con un cinghiale?
Un animale selvatico che attraversa improvvisamente la strada può provocare in pochi secondi migliaia di euro di danni.
Ma individuare il soggetto responsabile e ottenere il risarcimento richiede una corretta ricostruzione dell’incidente e, soprattutto, prove adeguate.
Il Legale assiste privati e imprese nella valutazione dei danni provocati dalla fauna selvatica, nelle richieste risarcitorie e nelle eventuali azioni nei confronti delle amministrazioni responsabili.
Perché il cinghiale può anche comparire all’improvviso.
La richiesta di risarcimento, invece, è meglio prepararla con metodo.







