⏳ Liberazione anticipata: buona condotta significa uscire prima dal carcere?

Quarantacinque giorni per ogni semestre di pena espiata: ma non è uno “sconto automatico”. Ecco come funziona davvero uno dei principali benefici dell’ordinamento penitenziario.

Sei mesi sono passati.

Nessun rapporto disciplinare.

Condotta regolare.

Il detenuto ha lavorato, frequentato le attività dell’istituto e mantenuto rapporti corretti con operatori e compagni.

Arriva allora una delle domande più frequenti:

“Adesso mi spettano automaticamente 45 giorni di liberazione anticipata?”

La risposta è:

no, non automaticamente.

I famosi “45 giorni” esistono davvero, ma la liberazione anticipata non è un semplice premio per chi non crea problemi in carcere.

L’art. 54 dell’Ordinamento penitenziario richiede qualcosa in più: che il condannato abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione.

Ed è questa la differenza fondamentale. (Normattiva)


La risposta in 30 secondi

La liberazione anticipata consente al condannato a pena detentiva che abbia partecipato positivamente al percorso rieducativo di ottenere una detrazione di:

45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

Il beneficio è previsto dall’art. 54 della Legge n. 354/1975.

Attenzione però:

45 giorni × semestre non significa 45 giorni automatici.

Ogni periodo deve essere valutato verificando concretamente il comportamento e la partecipazione del condannato al percorso trattamentale. (Giustizia)


Cos’è la liberazione anticipata?

Il nome può trarre in inganno.

Non significa che, dopo un determinato periodo, il detenuto venga semplicemente “liberato”.

Si tratta di una riduzione della pena ancora da espiare.

Facciamo un esempio molto semplice.

Se vengono riconosciuti positivamente quattro semestri, la detrazione sarà:

45 × 4 = 180 giorni.

Sono circa sei mesi in meno sul fine pena.

Il beneficio può quindi incidere in maniera molto significativa sulla durata concreta dell’esecuzione.


Basta comportarsi bene?

Qui nasce l’equivoco più frequente.

Non basta semplicemente:

“Non avere rapporti disciplinari.”

La legge parla espressamente di partecipazione all’opera di rieducazione.

Il comportamento disciplinare è certamente importante, ma la valutazione è più ampia.

Possono assumere rilievo:

  • comportamento tenuto durante l’esecuzione;
  • rapporti con gli operatori;
  • rapporti con gli altri detenuti;
  • attività lavorativa;
  • attività formative;
  • studio;
  • partecipazione alle iniziative trattamentali;
  • rapporti con la famiglia e con la comunità esterna;
  • evoluzione personale rispetto al percorso intrapreso.

Le indicazioni degli uffici di sorveglianza richiamano proprio la necessità di valutare rapporti corretti e costruttivi con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna. (Tribunale di Sorveglianza di Potenza)


Quindi bisogna essere il “detenuto modello”?

Non è questo il punto.

La pena ha una funzione rieducativa.

La domanda che deve essere posta non è semplicemente:

“Ha rispettato le regole?”

Ma:

“Ha partecipato concretamente al percorso di reinserimento?”

Una persona può non aver mai ricevuto una sanzione disciplinare e, tuttavia, aver mantenuto un atteggiamento completamente passivo rispetto al trattamento.

Al contrario, lavoro, formazione, relazioni positive e partecipazione alle attività possono rappresentare elementi importanti nella valutazione.

Anche la giurisprudenza richiamata dal Ministero sottolinea che la partecipazione al programma rieducativo deve rappresentare una reale volontà di reinserimento e non essere puramente formale o finalizzata esclusivamente all’ottenimento del beneficio. (Giustizia)


Chi decide sulla liberazione anticipata?

La competenza appartiene al Magistrato di Sorveglianza.

È quindi diverso da quanto abbiamo visto nell’articolo precedente per le principali misure alternative, sulle quali interviene normalmente il Tribunale di Sorveglianza.

Il Magistrato valuta la posizione del condannato e la documentazione relativa al periodo interessato.

La decisione viene adottata con ordinanza. (Giustizia)


Cosa viene acquisito per decidere?

Un ruolo fondamentale viene svolto dalla documentazione proveniente dall’istituto penitenziario o dagli organismi che seguono l’esecuzione.

Pensiamo alla relazione sul comportamento.

Al percorso trattamentale.

Alle attività svolte.

Alla situazione disciplinare.

Quando l’esecuzione avviene all’esterno, possono assumere rilievo anche le relazioni dell’UEPE o dell’autorità preposta alla vigilanza. (Tribunale di Sorveglianza di Potenza)

Il beneficio, quindi, non nasce da un semplice calcolo effettuato sulla data di ingresso in carcere.

Prima del calcolo viene la valutazione.


Vale anche per la custodia cautelare già sofferta?

Sì.

L’art. 54 prevede che, ai fini della concessione, venga valutato anche il periodo trascorso in custodia cautelare o in detenzione domiciliare. (Giustizia)

Questo è particolarmente importante quando una persona, prima della condanna definitiva, abbia già trascorso un periodo privata della libertà.

Naturalmente deve trattarsi di periodo computabile nella pena in esecuzione.


E per chi è in affidamento in prova?

Anche l’affidamento in prova può rilevare.

La disciplina è stata estesa anche a tale misura e richiede che l’affidato abbia dato prova di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti che dimostrino una positiva evoluzione della personalità. (Giustizia)

Questo dimostra ancora una volta un concetto importante:

la liberazione anticipata non riguarda soltanto il comportamento “dentro il carcere”.

Riguarda il modo in cui la persona sta vivendo l’esecuzione della pena.


Una novità importante: come funziona oggi la richiesta?

Qui bisogna fare attenzione perché la disciplina procedurale è stata modificata nel 2024.

Oggi il Magistrato di Sorveglianza procede alla verifica della liberazione anticipata anche in relazione all’avvicinarsi dei termini utili per l’accesso alle misure alternative o ad altri benefici e in prossimità della conclusione della pena.

In particolare, l’art. 69-bis O.P., come modificato dalla legge n. 112/2024, prevede l’accertamento a decorrere dai 90 giorni antecedenti al maturare dei presupposti per determinati benefici o al termine della pena, computando le detrazioni dell’art. 54. (Tribunale di Sorveglianza di Potenza)

Il condannato può comunque presentare un’istanza quando abbia uno specifico interesse diverso da queste ipotesi; tale interesse deve essere indicato, altrimenti l’istanza può essere dichiarata inammissibile. (Tribunale di Sorveglianza di Potenza)

È un dettaglio tecnico, ma molto importante.


Perché i 45 giorni possono incidere anche sugli altri benefici?

Perché la liberazione anticipata non serve soltanto ad avvicinare il fine pena.

La parte di pena detratta viene considerata come pena scontata anche ai fini del calcolo necessario per accedere, nei casi previsti, a benefici come:

  • permessi premio;
  • semilibertà;
  • liberazione condizionale.

Quindi quei 45 giorni possono avere un effetto molto più importante di quanto sembri.

Possono anticipare non soltanto la fine della pena, ma anche il momento in cui maturano determinate condizioni temporali per altri istituti. (Giustizia)


E se un semestre è negativo?

Il beneficio viene valutato con riferimento ai singoli periodi.

Questo significa che una valutazione negativa non deve necessariamente trasformarsi in un giudizio definitivo sull’intera esecuzione.

Il percorso del condannato può evolvere.

Ed è proprio questa logica progressiva che caratterizza il trattamento penitenziario.

Un periodo problematico può essere seguito da un semestre completamente diverso.

Il diritto penitenziario, almeno nella sua impostazione costituzionale, deve poter registrare anche il cambiamento.


Se il beneficio viene negato, posso fare qualcosa?

Sì.

Contro l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza è previsto il reclamo al Tribunale di Sorveglianza.

Il termine indicato dalla disciplina è di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. (Giustizia)

Ed è proprio per questo che, quando arriva un rigetto, non conviene lasciarlo in un cassetto.

Bisogna leggerne immediatamente le motivazioni.


Cosa bisogna contestare?

Non basta scrivere:

“Meritava i 45 giorni.”

Bisogna capire perché il semestre è stato valutato negativamente.

Esiste un rapporto disciplinare?

La relazione trattamentale è negativa?

Mancano informazioni?

Un episodio è stato interpretato in maniera non corretta?

Sono stati trascurati elementi positivi?

Solo dopo aver individuato la ragione del rigetto è possibile valutare seriamente il reclamo.


E se durante l’esecuzione viene commesso un nuovo reato?

La legge disciplina anche la revoca del beneficio.

L’art. 54 prevede conseguenze quando intervenga una condanna per un delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio, secondo i presupposti stabiliti dalla disciplina vigente. (Giustizia)

Anche qui, quindi, la liberazione anticipata non deve essere vista come un semplice “credito” ormai acquisito e completamente scollegato dal successivo comportamento.


L’errore che fanno quasi tutti

Fare questo calcolo:

“Sono dentro da due anni.
Quattro semestri.
Quattro per quarantacinque.
Quindi mi spettano 180 giorni.”

No.

Il calcolo matematico viene dopo.

Prima bisogna verificare se i singoli semestri siano stati valutati positivamente.

La liberazione anticipata premia la partecipazione al percorso rieducativo.

Non il semplice trascorrere del calendario.

Il tempo passa per tutti.

Il beneficio richiede qualcosa in più.


Il consiglio de Il Legale

Quando si avvicina un momento importante dell’esecuzione della pena, bisogna conoscere esattamente la propria posizione.

Qual è il fine pena?

Quali semestri sono già stati riconosciuti?

Quali devono ancora essere valutati?

Esistono periodi di custodia cautelare da considerare?

La liberazione anticipata può incidere sulla possibilità di chiedere un altro beneficio?

Ci sono semestri rigettati?

Esistono i presupposti per un reclamo?

Una ricostruzione precisa della posizione esecutiva può fare una differenza enorme.


In sintesi

  • La liberazione anticipata è prevista dall’art. 54 dell’Ordinamento penitenziario.
  • La detrazione ordinaria è di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata valutato positivamente. (Normattiva)
  • Non è un beneficio automatico.
  • Occorre aver dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
  • Non basta necessariamente l’assenza di sanzioni disciplinari.
  • La competenza è del Magistrato di Sorveglianza.
  • Dal 2024 la procedura tiene conto anche delle verifiche collegate all’avvicinarsi di benefici e fine pena. (Tribunale di Sorveglianza di Potenza)
  • Contro il provvedimento è possibile proporre reclamo nei termini previsti.
  • I giorni riconosciuti possono incidere anche sulla maturazione dei termini per altri benefici penitenziari. (Giustizia)

Stai scontando una pena e vuoi verificare la liberazione anticipata?

Calcolare il fine pena non significa semplicemente prendere un calendario e sottrarre 45 giorni ogni sei mesi.

Occorre ricostruire correttamente il titolo esecutivo, i periodi già espiati, gli eventuali semestri riconosciuti o rigettati e verificare se la liberazione anticipata possa incidere anche sull’accesso ad altri benefici.

Il Legale assiste detenuti e familiari nei procedimenti davanti alla Magistratura di Sorveglianza, nelle richieste di liberazione anticipata e nei reclami avverso eventuali provvedimenti di rigetto.

Perché la pena si misura in giorni.

Ma il percorso di reinserimento si misura soprattutto nei comportamenti.

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