Con la circolare del 5 febbraio 2026, il Ministero dell’Interno ha fornito le indicazioni applicative dell’articolo 28 del D.L. 48/2025 (convertito nella legge n. 80/2025), introducendo una novità rilevante: gli agenti di pubblica sicurezza possono portare, anche fuori servizio e senza licenza, armi diverse da quella d’ordinanza .
Si tratta di un intervento che incide in modo significativo sulla disciplina del porto d’armi e sull’equilibrio tra autotutela dell’operatore e sicurezza collettiva.
Cosa prevede l’articolo 28 del D.L. 48/2025
La norma riconosce agli agenti di pubblica sicurezza – individuati dagli articoli 17 e 18 del R.D. n. 690/1907 – la facoltà di portare, anche quando non sono in servizio, le armi previste dall’art. 42 del TULPS (R.D. n. 773/1931), senza necessità di licenza .
La novità supera il tradizionale limite che consentiva esclusivamente il porto dell’arma di ordinanza fuori servizio.
Elemento centrale della riforma è la presunzione legale di “esigenza di autotutela”: l’agente non deve più dimostrare il “bisogno” richiesto per il porto d’arma per difesa personale.
La norma è immediatamente efficace?
Uno dei nodi interpretativi riguardava l’efficacia della disposizione: occorreva attendere il regolamento attuativo oppure la norma era già operativa?
La circolare del Viminale chiarisce che l’art. 28, comma 1, è immediatamente applicabile .
Il futuro regolamento ministeriale avrà funzione di coordinamento e adeguamento procedurale, ma non condiziona l’esercizio del diritto riconosciuto dalla legge primaria.
Chi può portare l’arma fuori servizio senza licenza?
La disciplina riguarda:
- gli agenti delle Forze di polizia indicate dall’art. 16 della legge n. 121/1981;
- gli agenti di pubblica sicurezza appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia locale, purché riconosciuti dal Prefetto e dotati di arma d’ordinanza .
Per la polizia locale restano fermi:
- i limiti territoriali dell’ente di appartenenza;
- le regole sull’armamento fuori servizio;
- le eventuali estensioni autorizzate per missioni o servizi.
La norma non modifica le qualifiche né amplia i poteri operativi: incide esclusivamente sulla possibilità di portare un’arma diversa da quella di ordinanza.
Acquisto e detenzione: quali obblighi restano
Gli agenti possono acquistare armi comuni da sparo senza licenza, esibendo la tessera di servizio e, per la polizia locale, la documentazione attestante la qualifica di agente di pubblica sicurezza .
Restano però pienamente vigenti gli obblighi generali previsti dal TULPS:
- comunicazione di detenzione (art. 38 TULPS);
- registrazioni presso l’armiere (art. 35 TULPS);
- limiti quantitativi (massimo tre armi comuni detenibili);
- divieto di cessione a soggetti non muniti di titolo .
La tracciabilità delle armi rimane un principio centrale, per consentire all’Autorità di pubblica sicurezza un monitoraggio costante.
Quando si perde il diritto al porto senza licenza
Il diritto può venire meno in caso di:
- sospensione cautelare o disciplinare;
- destituzione;
- perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza .
In tali ipotesi l’Autorità di pubblica sicurezza può adottare i provvedimenti previsti dall’art. 39 TULPS (ritiro armi, revoca, divieti).
Autotutela dell’operatore e sicurezza collettiva: un equilibrio delicato
La riforma nasce dall’esigenza di rafforzare la tutela personale degli operatori, spesso esposti a rischi anche nella vita privata. Tuttavia, comporta:
- un ampliamento delle armi in circolazione;
- nuove responsabilità per gli enti locali;
- un rafforzamento delle attività di controllo e tracciamento .
Il vero nodo giuridico è il bilanciamento tra sicurezza individuale dell’agente e sicurezza pubblica complessiva.
Conclusioni
La circolare del 5 febbraio 2026 rappresenta un passaggio applicativo decisivo dell’art. 28 del D.L. 48/2025, chiarendo che la facoltà di porto fuori servizio senza licenza è già operativa .
Siamo di fronte a una riforma che incide concretamente sul sistema della sicurezza pubblica e sugli iter amministrativi in materia di armi, in un contesto normativo destinato a evolversi ulteriormente con il regolamento attuativo.







